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Norme e Condizioni Generali

 

Norme e Condizioni Generali

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO VENDITA PACCHETTI TURISTICI

“Ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 111/95 i clienti hanno diritto di ricevere copia del contratto di compravendita del pacchetto turistico”

1) PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO

Ai sensi dell’art. 2 n1 D.Lgs. 111/95 di attuazione della Direttiva 94/314/CEE:

I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi , le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione i almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico”.

2) FONTI LEGISLATIVE

Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, e’ regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresi’ disciplinato dalle disposizioni – in quanto applicabili – della L. 27/12/1977 N. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/4/1970, nonche’ dal sopra citato decreto legislativo 111/95.

3) INFORMAZIONE OBBLIGATORIA – SCHEDA TECNICA

L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono: estremi dell’autorizzazione amministrativa dell’organizzatore, estremi della polizza assicurativa Responsabilità Civile, periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo, cambio di riferimento al fine degli adeguamenti valutari, giorno o valore.

4) PRENOTAZIONI

La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente che ne riceverà una copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l’agenzia di viaggio venditrice. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal Decr. Legisl. 111/95 in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.

5) PAGAMENTI

La misura dell’acconto fino ad massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la data entro cui prima della partenza dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, opuscolo o quanto altro. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’ organizzatore la risoluzione di diritto.

6) PREZZO

Il prezzo del pacchetto turistico e’ determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà  essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di :

• costi di trasporto, incluso il costo del carburante;

• diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco e imbarco nei porti e negli aeroporti;

• tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.

Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi e ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riportata in catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riportata in catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.

Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata in catalogo o programma fuori catalogo.

7) RECESSO DEL CONSUMATORE

Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:

• aumento del prezzo di cui al precedente articolo 6 in misura eccedente il 10%;

• modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposto dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso prima della partenza e non accettata dal consumatore.

Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:

• ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;

• alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro 7 giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.

Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre 2 giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dell’organizzatore si intende accettata.

Al consumatore che recede dal contratto prima della partenza, fatta eccezione per i casi elencati ai precedenti commi del presente articolo e indipendentemente dal pagamento dell'acconto previsto dall' art. 5/1° comma e tranne ove diversamente specificato all'interno del presente opuscolo e/o in fase di conferma dei servizi, saranno addebitati a titolo di penale: la quota individuale di prenotazione e le seguenti percentuali della quota di partecipazione, a seconda del giorno lavorativo antecedente a data di partenza del viaggio in cui avviene l'annullamento: ( termini non applicati alle Crociere sul Volga)

10%     fino a 30 giorni prima della data di partenza

25%     da 29 a 20 giorni prima della data di partenza

50%     da 19 a 10 giorni prima della data di partenza

75%     da 9 a 3 giorni prima della data di partenza

100%   da 2 giorni alla data di partenza

Si ricorda che nel calcolo dei giorni non è incluso quello in cui viene data la comunicazione del recesso. Nel caso di gruppi pre-costituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.

8) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA

Nell’ipotesi in cui, prima della partenza l’organizzatore comunichi per iscritto la propria impossibilità di fornire uno o piu’ dei servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo una soluzione alternativa il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere deLl’offerta di un pacchetto turistico sostitutivo proposto (ai sensi del 2° e 3° comma del precedente articolo 7)

Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel catalogo o nel programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto (ai sensi del precedente art. 7), l’organizzatore che annulla (ex. Art. 1469 bis n. 5 cod civ), restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.

La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui al consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dal precedente art. 7, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.

9) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA

L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

10) SOSTITUZIONI

Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:

a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;

b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex. Art. 10 d. lgs. 111/95) ed in particolare ai requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;

c) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.

Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidamente responsabile per il pagamento del saldo del prezzo nonchè degli importi di cui alla lettera C del presente articolo. In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto A. L’organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall’organizzatore alle parti interessate prima della partenza.

11) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI

I partecipantidovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite dall’organizzatore, nonchè ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio di diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.

12) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva di fornire in catalogo o deplian una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.

13) REGIME DI RESPONSABILITà

L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da cosa fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzatore del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti pr tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.

14) LIMITI DEL RISARCIMENTO

Il risarcimento dovuto dall’organizzatore per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità: e precisamente la convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all’Aia nel 1955; la convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di responsabilità dell’organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l’importo di “2000 franchi oro Germinal per danno alle cose” previsto dall’art. n. 13 n. 2 CCV e di 5000 franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno e per quelli stabiliti dall’art. 1783 cod. CIV.

15) OBBLIGO DI ASSISTENZA

L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore e il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (art. 13 e 14), quando la mancata o inattesa esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

16) DENUNCIA

Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.

Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

17) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO

Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi è consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.

18) FONDO DI GARANZIA

E’ istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo Nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell’art. 21 D. lgs. 111/95), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell’organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:

a) rimborso del prezzo versato;

b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero

Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extra-comunitari in occasioni di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.

Le modalità di intervento del fondo sono stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n.349 G.U. n. 249 del 12/10/99 (ai sensi dell’art. 21n. 5 D.lgs. n. 111/95)

 

ADDENDUM

Condizioni generali di contratto di vendita di singoli servizi turistici

A) DISPOSIZIONI E NORMATIVE

I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonche’ dalle altre pattuizioni specificatamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO

A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportati: art. 4 1° comma; art 5; art. 7; art. 8; art. 9; art. 10 1° comma; art. 11; art. 15; art. 17. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio, ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendite di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno, ecc.).

 

AVVERTENZA IMPORTANTE

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART,. 16 DELLA L.269/98

La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile anche se gli stessi sono commessi all’estero.

“Dal 17 ottobre 1998 i soli vettori comunitari sono illimitatamente responsabili per danni da morte, ferite e lesioni al passeggero ai sensi del regolamento CE nr. 2027/97, che stabilisce anche la responsabilità oggettiva (ossia senza colpa) del vettore per danni fino all’ammontare di 100.000 Diritti Speciali di Prelievo, equivalenti a s 121.982,98 (al 30/06/98). La responsabilità del Tour Operator nei confronti del passeggero resta disciplinata dal D. lgs. 111/95 e dalle Condizioni Generali di Contratto ASTOI pubblicate dal presente catalogo”.

 

SCHEDA TECNICA

ex. Art. 3 delle Condizioni Generali di Partecipazione

Organizzazione Tecnica Malan Viaggi S.G.L. Srl – Licenza: 134-135218/2000 del 15/6/2000

Garanzia Assicurativa Responsabilità Civile Professionale per Agenti di Viaggio – Polizza N. 682-00100050259

I nostri programmi sono basati sugli orari, sui cambi, sulle tariffe dei trasporti, sulle tasse aeroportuali, su eventuali tasse di soggiorno e sul costo dei servizi a terra in vigore al 31/12/2008 e sono garantite sino ad un valore massimo del dollaro USA pari a s 1,30

La quota del prezzo soggetta a variazioni di cambio e’ mediamente pari al 70% e, comunque, non eccede l’80%  tranne nel caso di quote riferite unicamente a servizi a terra nel qual caso la succitata percentuale è del 90%.

Distribuzione: Gennaio 2009

 

Validità del presente catalogo: 1 Gennaio 2009 al 31 Dicembre 2009

Immagini: Archivio storico Malan Viaggi.

Quota di iscrizione, per persona                  e    40

Tasse aeroportuali, per persona da    e 70 a e 500 non incluse nei pacchetti verranno comunicate al momento della prenotazione in relazione alla compagnia utilizzata e all’instradamento prescelto

 
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